La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8236/2026, ha confermato che l’abitazione principale parzialmente locata non è assoggettata a IMU, purché il possessore vi mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nel caso esaminato, un Comune toscano aveva contestato l’omesso versamento per gli anni 2017 e 2018, ritenendo che l’affitto di alcune stanze precludesse la qualifica di abitazione principale. La Suprema Corte ha invece chiarito che, al di fuori delle ipotesi speciali tipizzate dalla legge, la locazione parziale non costituisce causa di esclusione del beneficio. L’unico requisito rilevante resta la contemporanea presenza di residenza anagrafica e dimora abituale, come definito dalla Corte Costituzionale.
Avv. Francesca Benini