Impatriati iscritti AIRE o cittadini UE

L’art. 1, comma 50, della L. n. 178 del 30.12.2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha previsto il prolungamento per ulteriori 5 periodi di imposta della durata del c.d. regime degli impatriati.

In particolare, tale norma ha sancito che i soggetti che siano stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini UE, che hanno trasferito la residenza fiscale prima dell’anno 2020 e che alla data del 31.12.2019 erano beneficiari del c.d. regime degli impatriati, possono optare per la suddetta proroga nel caso in cui:
1. abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; ovvero
2. diventino proprietari di almeno un immobile di tipo residenziale in Italia.

La durata prolungata dell’agevolazione è però subordinata al previo versamento di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente/autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Le modalità di esercizio della suddetta opzione verranno definite con specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.