
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.35891 del 6 dicembre 2022, ha statuito che le operazioni di “vendita di beni altrui” devono essere assimilate alle “vendite sottoposte a condizione sospensiva”, in quanto l’efficacia delle stesse è rimessa al verificarsi della condizione dell’acquisto del bene da parte del venditore del bene altrui.
In ragione di tale assimilazione, gli atti di “vendita di beni altrui” devono essere registrati con il pagamento dell’imposta di registro fissa e, successivamente, al momento dell’acquisto della proprietà da parte del terzo, con l’imposta proporzionale.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, nelle operazioni di “vendita di beni altrui” non può configurarsi un doppio trasferimento da assoggettare a imposta di registro in misura proporzionale.