L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82 del 24.12.2020, si è espressa, tra l’altro, in merito al regime sanzionatorio applicabile alle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE.

Come noto, le suddette imposte sono dovute dalle persone fisiche che detengono immobili e/o attività finanziarie all’estero e sono liquidate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

In caso di tardiva presentazione del quadro RW (oltre 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario), la sanzione applicabile è pari al 90% dell’ammontare dovuto ai fini IVIE e IVAFE.

Tale sanzione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non deve essere nè raddoppiata nè aumentata di un terzo.

I suddetti aumenti, infatti, sono previsti solo in caso di infedele/omessa dichiarazione di redditi esteri.

La conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate non può che essere condivisa dal momento che l’IVIE e l’IVAFE non sono imposte sul reddito bensì imposte patrimoniali, dunque entrambe le maggiorazioni indicate non hanno ragione di esistere.