Residenza fiscale funzionari Unione Europea

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a istanza di interpello n. 956-482/2023 del 29.05.2023, ha affermato che, per individuare la residenza fiscale di un funzionario/agente dell’Unione Europea, bisogna fare riferimento all’art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, il suddetto articolo individua ex lege la residenza fiscale per quei funzionari/agenti dell’UE che, per ragioni esclusivamente riconducibili all’esercizio delle proprie funzioni, trasferiscono la residenza in uno Stato UE, diverso da quello nel quale avevano fissato il proprio domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio. Tali soggetti, infatti, ai sensi dell’art. 13 del Protocollo, ai fini esclusivamente fiscali, devono essere considerati residenti nello Stato UE in cui il funzionario/agente aveva fissato il proprio domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio.