Denuncia variazione valore aree edificabili

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11443/2023 del 02.05.2023, ha affermato che, in relazione alle aree edificabili che sono state già oggetto di dichiarazione ai fini ICI/IMU, il contribuente non è tenuto a dichiarare la successiva variazione del valore venale dell’immobile, salvo il caso in cui la variazione dipenda da precisi elementi fattuali o da variazioni urbanistiche.

Ne consegue che, qualora il possessore abbia già provveduto a dichiarare precedentemente l’area edificabile, in caso di omesso versamento dell’ICI/IMU derivante dall’incremento del valore dell’area edificabile per mere variazioni di mercato, si configura una violazione per omesso versamento del tributo locale (sanzione pari al 30%) e non una violazione dell’obbligo dichiarativo (dal 100% al 200%).
In aggiunta, in tale ipotesi, il termine di decadenza quinquennale per la notifica degli atti di accertamento decorre dall’anno del versamento del tributo e non da quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.