L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 126/2026, ha chiarito che non è rilevante la sede legale del datore di lavoro per l’applicazione del regime dei frontalieri Italia-Svizzera, in quanto sufficiente che l’attività lavorativa sia svolta nell’area di frontiera italiana (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Bolzano), anche se il datore ha sede altrove.
Nel caso esaminato, si è ritenuto legittimo l’utilizzo del regime agevolato da parte di una lavoratrice residente in Canton Ticino che opera come informatrice farmaceutica in Lombardia, purché rispetti in concreto i requisiti richiesti dall’art. 3 dell’Accordo: residenza, rientro quotidiano e prestazione effettiva nell’area convenzionale.