CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ESTERO

L’art. 165 del TUIR al comma 8 esclude la possibilità di usufruire del credito per imposte pagate all’estero in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione.

Questa esclusione è in contrasto sia con le Convenzioni contro le doppie imposizioni (sovraordinate rispetto alle leggi interne), che non subordinano tale beneficio ad alcun adempimento formale, nonché con il divieto di doppia imposizione.
La giurisprudenza pare divisa, con pronunce di merito e di legittimità che si schierano ora a favore (Corte di Cassazione, ord. n. 9725/2021), ora contro il contribuente (Corte di Cassazione, ord. n. 23190/2023).
Un contrasto, questo, che mette in luce la necessità dell’intervento delle Sezioni Unite.