
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 370/E/2023, si è recentemente espressa in merito all’applicazione della clausola split year, ossia la clausola contenuta nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con la Germania e la Svizzera che assegna la residenza fiscale di una persona fisica solo per una parte dell’anno.
In particolare, con la citata risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le persone fisiche che, per un certo periodo dell’anno, risultano essere fiscalmente residenti sia in Italia che all’estero, in applicazione della clausola split year, devono considerarsi fiscalmente residenti in Italia solo fino alla data di trasferimento del proprio domicilio.